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Sez. L - , Sentenza n. 8660 del 28/03/2019 (Rv. 653213 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO | Procedura di conciliazione ex art. 7 della l. n. 604 del 1966, come modificato dalla l. n. 92 del 2012 - Attivazione successiva alla comunicazione del licenziamento - Conseguenze - Violazione procedurale - Sussistenza - Termine ex art. 6 della l. n. 604 del 1966 - Sospensione - Esclusione.
Stato
decisa il 2019-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/653213-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO

In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, la procedura di conciliazione prevista dall'art. 7 della l. n. 604 del 1966, come novellato dall'art. 1, comma 40, della l. n. 92 del 2012, deve essere attivata prima dell'intimazione del licenziamento; qualora invece l'attivazione sia successiva alla formale comunicazione del recesso, il datore di lavoro incorre in una violazione procedurale rilevante ai fini dell'applicazione della tutela prevista dall'art. 18, comma 6, della l. n. 300 del 1970, senza che ciò tuttavia determini una sospensione del termine per impugnare il licenziamento stabilito dall'art. 6 della stessa l. n. 604 del 1966.

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 7, Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32 com. 1 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 40 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 6 CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 42 lett. B CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)