Sez. 1, Sentenza n. 1811 del 04/03/1999 (Rv. 523811 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - AZIONE DI NULLITÀ - IN GENERE | Controversia vertente sull'illegittimità dell'atto - Deducibilità o rilevabilità d'ufficio di nullità diverse da quelle originariamente proposte - Esclusione - Estensione del principio al ricorso per cassazione - Fattispecie in tema di fideiussione.
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - AZIONE DI NULLITÀ - IN GENERE
Il potere del giudice di dichiarare d'ufficio la nullità ex art. 1421 cod. civ. va coordinato con il principio della domanda, fissato dagli artt. 99 e 112 cod. proc. civ. Sicché, quando il tema controverso verte sull'illegittimità dell'atto, non è consentito successivamente dedurre o rilevare d'ufficio una nullità basata su ragioni diverse da quelle originariamente proposte dalla parte nell'esercizio del suo diritto di azione o di eccezione. Tali diverse ragioni, pertanto, non sottoposte all'esame dei giudici di merito, non possono essere fatte valere come motivo di ricorso per cassazione (nella specie, nel giudizio di merito era stata dedotta la nullità di una fideiussione in quanto volta a garantire debiti non futuri ma pregressi, nonché, in via subordinata, l'estinzione della fideiussione stessa ex art. 1956 c.c. La S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione nel quale erano dedotte nullità diverse da quelle fatte valere nel giudizio di merito).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1421, Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)