Sez. 1, Sentenza n. 4607 del 22/04/1995 (Rv. 492010 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - AZIONE DI NULLITÀ - IN GENERE | Nullità di un contratto - Dichiarazione d'ufficio - Limiti - Invalidità del contratto o risoluzione per inadempimento - Dichiarazione per causa o fatti diversi da quelli della domanda - Vizio di ultra petizione.
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - AZIONE DI NULLITÀ - IN GENERE
Il Potere del giudice di dichiarare d'ufficio la nullità di un contratto ex art. 1421 va coordinato con il principio della domanda fissato dagli artt. 99 e 112 cod. proc. civ., sicché solo se sia in contestazione l'applicazione o l'esecuzione di un atto la cui validità rappresenti un elemento costitutivo della domanda, il giudice è tenuto a rilevare in qualsiasi stato e grado del giudizio la nullità dell'atto, indipendentemente dall'attività assertiva delle parti, per converso, qualora la domanda sia diretta a far dichiarare l'invalidità del contratto o a farne pronunciare la risoluzione per inadempimento, la deduzione nella prima ipotesi di una causa di nullità diversa da quella posta a fondamento della domanda e nella seconda ipotesi di una qualsiasi causa di nullità o di un fatto diverso dall'inadempimento sono inammissibili, né tali questioni possono essere rilevate d'ufficio ostandovi il divieto di pronunciare "ultra petita".
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1421, Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)