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Sez. 2, Sentenza n. 123 del 08/01/2000 (Rv. 532739 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - AZIONE DI NULLITÀ - IN GENERE | Nullità del contratto - Azione di nullità - Condizioni - Legittimazione - Potere del giudice di dichiarare d'ufficio la nullità - Dichiarazione d'ufficio della nullità ovvero della risoluzione del contratto per causa ovvero per fatti diversi da quelli costituenti oggetto della domanda - Vizio di ultra petizione.
Stato
decisa il 2000-01-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/532739-01

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - AZIONE DI NULLITÀ - IN GENERE

Il potere del giudice di dichiarare d'ufficio la nullità di un contratto ex art. 1421 cod. civ. deve essere coordinato con il principio della domanda ex art. 99 e 112 cod. proc. civ., cosicché solo se sia in contestazione l'applicazione o l'esecuzione di un atto la cui validità rappresenti un elemento costitutivo della domanda, il giudice è tenuto a rilevare in qualsiasi stato e grado del giudizio la nullità dell'atto, indipendentemente dalla attività assertiva delle parti. Qualora, invece, la domanda sia diretta a far dichiarare l'invalidità del contratto o a farne pronunciare la risoluzione per inadempimento, la deduzione nella prima ipotesi di una causa di nullità diversa da quella posta a fondamento della domanda e nella seconda ipotesi di una qualsiasi causa di nullità o di un fatto diverso dall'inadempimento sono inammissibili, né tali questioni possono essere rilevate d'ufficio stante il divieto di pronunciare "ultra petita".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1421, Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)