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Sez. L, Sentenza n. 27019 del 12/11/2008 (Rv. 605899 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE | Opposizione all'avviso di intimazione di pagamento dei contributi omessi e iscritti a ruolo - Termine perentorio di cui all'art. 617 cod. proc. civ. per l'opposizione agli atti esecutivi - Applicabilità - Conseguenze - Inammissibilità dell'opposizione tardiva - Rilevabilità d'ufficio.
Stato
decisa il 2008-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605899-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE

All'opposizione all'avviso di intimazione di pagamento dei contributi omessi e iscritti a ruolo, si applica il termine perentorio di cinque giorni dalla notifica, di cui all'art. 617 cod. proc. civ. nel testo originario applicabile "ratione temporis" per l'opposizione agli atti esecutivi, la cui inosservanza comporta l'inammissibilità dell'opposizione, rilevabile d'ufficio, anche in sede di legittimità, a prescindere dalla tardiva costituzione del convenuto, inammissibilità che preclude ogni questione sulla irritualità della notifica della cartella di pagamento.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 11 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 12, Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 29, Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 49, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 50, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Decreto Legge 14/03/2005 num. 35 art. 2 com. 3 CORTE COST., Legge 14/05/2005 num. 80 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)