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Sez. L, Ordinanza n. 11338 del 11/05/2010 (Rv. 613417 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE | Opposizione all'avviso di pagamento - Per vizi della notifica della cartella di pagamento, ex art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Opposizione agli atti esecutivi - Configurabilità - Conseguenze - Rispetto del termine perentorio, a pena di inammissibilità - Rilevabilità d'ufficio, anche in sede di legittimità.
Stato
decisa il 2010-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/613417-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE

In tema di sanzioni amministrative in materia previdenziale, l'opposizione avverso l'avviso di pagamento (contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni, ex art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1973) fondata sul mancato rispetto dei termini di notifica della cartella di pagamento, costituente estratto del ruolo, ex art. 25 del d.P.R. n. 602 cit., configura un'opposizione agli atti esecutivi, da proporre, ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., nelle forme ordinarie e nel termine perentorio di cinque giorni dalla notifica della cartella, a pena di inammissibilità dell'opposizione, il cui vizio, se non riscontrato dal giudice di merito, deve essere rilevato, in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 382, terzo comma, cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 383 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 11 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 29

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)