diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 9550 del 12/11/1994 (Rv. 488568 - 01)

LOCAZIONE - RINNOVAZIONE - TACITA | Requisiti.
Stato
decisa il 1994-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488568-01

LOCAZIONE - RINNOVAZIONE - TACITA

La rinnovazione tacita del contratto di locazione non può desumersi dal solo fatto della permanenza del conduttore nell'immobile oltre la scadenza del termine contrattuale, con il versamento dei canoni per il periodo successivo a tale scadenza, occorrendo, invece, che dall'univoco comportamento tenuto dalla parti dopo la scadenza del contratto possa desumersi la tacita volontà di entrambe di mantenere in vita il rapporto locativo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1596, Cod. Civ. art. 1597

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)