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Sez. 3, Sentenza n. 8825 del 11/08/1995 (Rv. 493651 - 01)

LOCAZIONE - RINNOVAZIONE - TACITA | Condizioni - Permanenza del conduttore nell'immobile dopo la disdetta e continuata riscossione del canone da parte del locatore dopo la scadenza senza proposizione dell'azione di rilascio - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1995-08-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493651-01

LOCAZIONE - RINNOVAZIONE - TACITA

Poiché la rinnovazione tacita del contratto di locazione, ai sensi dell'art. 1597 cod. civ., postula la continuazione della detenzione della cosa da parte del conduttore e la mancanza di una manifestazione di volontà contraria da parte del locatore, qualora questi abbia manifestato con la disdetta la sua volontà di porre termine al rapporto, la suddetta rinnovazione non può desumersi dalla permanenza del locatario nell'immobile locato dopo la scadenza o dal fatto che il locatore abbia continuato a percepire il canone senza proporre tempestivamente azione di rilascio, occorrendo invece un suo comportamento positivo, idoneo ad evidenziare una nuova volontà, contraria a quella precedentemente manifestata per la cessazione del rapporto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1597

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)