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Sez. L, Sentenza n. 1523 del 27/02/1990 (Rv. 465581 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - IN GENERE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1990-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465581-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - IN GENERE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*

Affinché un evento lesivo possa considerarsi verificato in occasione di lavoro, occorre che la prestazione lavorativa oggetto di copertura assicurativa sia ad esso legata da un nesso eziologico tale da farla configurare come fonte specifica del rischio che si è concretato nel sinistro, essendo insufficiente che questo sia occorso durante un'attività occasionale, connessa con una mansione soltanto marginale ed accessoria rispetto alla prestazione suddetta. (nella specie, la suprema Corte, alla stregua di tale principio, ha cassato la sentenza con la quale i giudici di merito avevano ritenuto indennizzabile l'infortunio occorso - per essere scivolato da una scala - ad una guardia giurata, incaricata dell'esazione dei canoni di abbonamento al servizio di vigilanza, allorché, nella propria abitazione, era intenta alla ricerca di documenti necessari per l'espletamento di un collaterale incarico di procacciamento di clienti). (V 2219/88, mass n 458038; (V 8388/87, mass n 455949; (V 959/85, mass n 439112).*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)