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Sez. L, Sentenza n. 2219 del 02/03/1988 (Rv. 458038 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNIO - IN GENERE - LOMBALGIA SOPRAVVENUTA AL LAVORATORE PIEGATOSI PER RACCOGLIERE UN ARNESE DI LAVORO - INFORTUNIO INDENNIZZABILE - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1988-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458038-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNIO - IN GENERE - LOMBALGIA SOPRAVVENUTA AL LAVORATORE PIEGATOSI PER RACCOGLIERE UN ARNESE DI LAVORO - INFORTUNIO INDENNIZZABILE - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*

La lombalgia sopravvenuta al lavoratore piegatosi per raccogliere da terra un arnese di lavoro non costituisce infortunio indennizzabile, trattandosi di evento patologico conseguente ad un atto (flessione del tronco) che non può considerarsi direttamente connesso al rischio proprio della prestazione lavorativa e che avrebbe potuto essere compiuto, con medesimo risultato, anche fuori dell'attività di lavoro. (V 8388/87, mass n 455949; (V 618/87, mass n 450343; (V 3582/75, mass n 377780).*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)