Sez. L, Sentenza n. 959 del 07/02/1985 (Rv. 439112 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONI INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - IN GENERE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - SVOLGIMENTO DI MANSIONI LAVORATIVE NON COMPRESE TRA QUELLE PROTETTE - RISCHIO GENERICO - ESPLETAMENTO NON CONTEMPORANEO DI PRESTAZIONI LAVORATIVE PROTETTE - IRRILEVANZA - FATTISPECIE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONI INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - IN GENERE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - SVOLGIMENTO DI MANSIONI LAVORATIVE NON COMPRESE TRA QUELLE PROTETTE - RISCHIO GENERICO - ESPLETAMENTO NON CONTEMPORANEO DI PRESTAZIONI LAVORATIVE PROTETTE - IRRILEVANZA - FATTISPECIE.*
Ai fini dell'indennizzabilità dell'infortunio, l'occasione di lavoro, ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. n. 1124 del 1965, sussiste soltanto se l'evento lesivo sia legato all'esecuzione della prevista attività lavorativa tutelata da un nesso di derivazione eziologica, in cui l'evento stesso dipenda dal rischio inerente ad un atto intrinseco della prestazione lavorativa o, comunque, strettamente connesso al compimento di questa ed alla realizzazione della sua finalità; mentre lo svolgimento di mansioni lavorative non comprese tra quelle protette costituisce soltanto semplice rischio generico al quale non vale a conferire ruolo significativo di derivazione eziologica l'espletamento non contemporaneo di prestazioni lavorative protette. (nella specie, alla stregua del principio che precede, la S.C. ha confermato la statuizione del giudice del merito che aveva escluso l'indennizzabilità dell'infortunio del dipendente che, addetto alla vendita di prodotti elettronici nonché alla progettazione ed ai collaudi degli impianti, era caduto per le scale mentre si recava a recapitare una lettera urgente concernente un affare da lui trattato). (V 1274/83, mass n 426056; (V 6599/82, mass n 424233).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)