Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6374 del 25/02/2022 (Rv. 664060 - 01)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione internazionale - Domanda reiterata - Dichiarazione di inammissibilità da parte della Commissione territoriale - Ricorso al tribunale - Deduzione di fatti sopravvenuti in ordine alla vulnerabilità - Valutazione da parte del giudice - Necessità - Fondamento - Fattispecie.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)
In tema di domanda reiterata di protezione internazionale, poiché oggetto del giudizio introdotto non è il provvedimento amministrativo di inammissibilità quanto l'accertamento di un diritto
soggettivo, il ricorrente può porre a fondamento della domanda fatti diversi ed ulteriori rispetto a quelli dedotti dinanzi alla Commissione Territoriale e il Tribunale ha l'obbligo di pronunciarsi nel merito. (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato la decisione del Tribunale che ha dichiarato inammissibile una domanda reiterata proposta sulla base di documenti attestanti una grave condizione di salute del ricorrente, erroneamente ravvisando la novità degli elementi, dedotti solo nella fase giurisdizionale e non amministrativa, e la non attinenza degli stessi alla diversa fattispecie di vulnerabilità, propria della protezione speciale riconoscibile dal Questore).
Direttive Commissione CEE 26/06/2013 num. 32 art. 40, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 29
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)