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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 20492 del 29/09/2020 (Rv. 659005 - 01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione internazionale - Provvedimento amministrativo negativo - Oggetto del giudizio di impugnazione davanti al tribunale - Vizi del provvedimento e del procedimento amministrativo - Obbligo del tribunale adito di pronunciarsi comunque nel merito - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-09-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/659005-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

In tema di protezione internazionale, poiché oggetto del giudizio introdotto non é tanto il provvedimento negativo della Commissione territoriale quanto, piuttosto, l'accertamento del diritto soggettivo del richiedente alla protezione invocata, ne consegue che il tribunale non può limitarsi all'annullamento del provvedimento di diniego per vizi del provvedimento o del procedimento, ma ha l'obbligo di pronunciarsi nel merito. (In attuazione di tale principio, la S.C. ha cassato la pronuncia del tribunale che aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso il provvedimento negativo della Commissione territoriale - che aveva deciso allo stato degli atti e senza procedere all' audizione della richiedente per la sua irreperibilità - affermando che la ricorrente avrebbe dovuto proporre nuova istanza avanti alla Commissione territoriale, poichè quest'ultima, pur avendo rigettando la domanda nel merito, si era comunque riservata "di riesaminare il caso ove la richiedente si fosse resa reperibile").

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 19 com. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)