Sez. 1 - , Ordinanza n. 37275 del 20/12/2022 (Rv. 666462 - 01)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Domanda reiterata di protezione internazionale - Proposizione successivamente all’entrata in vigore del d.l. n. 130 del 2020 conv. con modif. in l. n. 173 del 2020 - Richiesta di protezione speciale - Ammissibilità - Fondamento.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)
Le domande reiterate di protezione internazionale, proposte successivamente all'entrata in vigore del d.l. n. 130 del 2020, convertito con modifiche nella l. n. 173 del 2020, sono ammissibili anche se fondate esclusivamente su nuovi elementi riconducibili ai presupposti per il riconoscimento della protezione speciale ex art. 19, commi 1 e 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, atteso che l'oggetto del giudizio è l'accertamento di un diritto soggettivo che include anche i presupposti della invocata protezione complementare.
Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST., Costituzione art. 10, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 21/10/2020 num. 130 art. 1, Legge 18/12/2020 num. 173, Direttive Commissione CEE 26/06/2013 num. 32 art. 40, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 29
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)