Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23635 del 06/11/2014 (Rv. 633541 - 01)
COMUNITÀ EUROPEA - DIRETTIVE - IN GENERE | Medici specializzandi frequentanti in epoca anteriore al 1991 - Mancata tempestiva trasposizione delle direttive comunitarie - Responsabilità dello Stato - Obbligazione pararisarcitoria - Liquidazione - Criteri - Cumulo automatico di interessi e rivalutazione - Esclusione - Fondamento.
COMUNITÀ EUROPEA - DIRETTIVE - IN GENERE
Il risarcimento dei danni previsto in favore degli specializzandi in medicina frequentanti in epoca anteriore al 1991, è oggetto di un peculiare diritto (para)risarcitorio, la cui quantificazione equitativa - da compiersi sulla base delle indicazioni contenute nella legge 19 ottobre 1999, n. 370 - comporta esclusivamente la decorrenza gli interessi (e non anche la necessità della rivalutazione monetaria, salva la prova del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, cod. civ.) dalla data della messa in mora, in quanto, con la monetizzazione effettuata dalla legge n. 370 del 1999, l'obbligazione risarcitoria ha acquistato carattere di obbligazione di valuta.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 1224 com. 2 CORTE COST., Legge 19/10/1999 num. 370 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/08/1991 num. 257
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)