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Sez. 3, Sentenza n. 1917 del 09/02/2012 (Rv. 621205 - 01)

COMUNITÀ EUROPEA - DIRETTIVE - IN GENERE | Mancata tempestiva trasposizione delle direttive comunitarie 75/362/CEE e 82/76/CEE - Medici specializzandi frequentanti in epoca anteriore al 1991 - Art. 11 della legge n. 370 del 1999 - Adempimento parziale soggettivo - Precisa determinazione dell'obbligo risarcitorio - Applicabilità anche nei confronti dei soggetti non compresi - Sussistenza - Natura di debito di valuta - Configurabilità - Interessi - Decorrenza - Criteri.
Stato
decisa il 2012-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621205-01

COMUNITÀ EUROPEA - DIRETTIVE - IN GENERE

In tema di risarcimento dei danni per la mancata tempestiva trasposizione delle direttive comunitarie 75/362/CEE e 82/76/CEE in favore dei medici frequentanti le scuole di specializzazione in epoca anteriore all'anno 1991, deve ritenersi che il legislatore - dettando l'art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, con la quale ha proceduto ad un sostanziale atto di adempimento parziale soggettivo delle citate direttive - abbia palesato una precisa quantificazione dell'obbligo risarcitorio da parte dello Stato, valevole anche nei confronti di coloro i quali non erano ricompresi nel citato art. 11. A seguito di tale esatta determinazione monetaria, alla precedente obbligazione risarcitoria per mancata attuazione delle direttive si è sostituita un'obbligazione avente natura di debito di valuta, rispetto alla quale - secondo le regole generali di cui agli artt. 1219 e 1224 cod. civ. - gli interessi legali possono essere riconosciuti solo dall'eventuale messa in mora o, in difetto, dalla notificazione della domanda giudiziale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/08/1991 num. 257, Legge 19/10/1999 num. 370 art. 11 CORTE COST., Direttive Commissione CEE 16/06/1975 num. 362, Direttive Commissione CEE 26/01/1982 num. 76

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)