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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14376 del 09/07/2015 (Rv. 636004 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE | Medici specializzandi - Mancata o tardiva attuazione di direttive comunitarie - Risarcimento del danno - Art. 11 della legge n. 370 del 1999 - Tendenziale idoneità a soddisfare integralmente la pretesa risarcitoria - Condizioni e limiti.
Stato
decisa il 2015-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/636004-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE

In tema di diritto al risarcimento del danno, spettante ai medici specializzandi per inadempimento della direttiva 26 gennaio 1982, n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive 16 giugno 1975, n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, l'applicazione del solo parametro di cui all'art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, è di per sé sufficiente a coprire tutta l'area dei pregiudizi causalmente collegabili al tardivo adempimento del legislatore italiano all'obbligo di trasposizione della normativa comunitaria, salva la rigorosa prova, da parte del danneggiato, di circostanze diverse da quelle normali, tempestivamente e analiticamente dedotte in giudizio prima della maturazione delle preclusioni assertive o di merito e di quelle istruttorie.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Legge 19/10/1999 num. 370 art. 11 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 16/06/1975 num. 362, Direttive del Consiglio CEE 16/06/1975 num. 363, Direttive del Consiglio CEE 26/01/1982 num. 76

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)