Sez. 3, Sentenza n. 264 del 11/01/2006 (Rv. 586185 - 01)
CREDITO - CREDITO FONDIARIO | Disciplina normativa antecedente all'entrata in vigore del d. lgs. n. 385 del 1993 - Diritto al frazionamento - Natura - Individuazione.
CREDITO - CREDITO FONDIARIO
Nella vigenza della disciplina normativa antecedente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 385 del 1993 (T.U. in materia bancaria e creditizia), il frazionamento del mutuo fondiario garantito da ipoteca era solo formalmente un contratto con il mutuatario perché esso, consistendo in una rinuncia all'indivisibilità dell'ipoteca, costituiva un diritto del creditore ipotecario, al quale solo quest'ultimo poteva rinunciare.
Riferimenti normativi: DPR 21/01/1976 num. 7 art. 3, DPR 21/01/1976 num. 7 art. 3 com. 5, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 39 com. 6, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 161 com. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)