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Sez. 1, Sentenza n. 2073 del 12/02/2003 (Rv. 560465 - 01)

CREDITO - CREDITO FONDIARIO | Credito - Credito Fondiario - Acquirente di immobile ipotecato a garanzia di mutuo fondiario - Diritto al frazionamento - Esclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2003-02-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/560465-01

CREDITO - CREDITO FONDIARIO

Poiché, contrariamente a quanto previsto dal D.Lgs 385/1993, secondo la disciplina previgente, il frazionamento del mutuo fondiario garantito da ipoteca costituisce una rinuncia facoltativa del creditore ipotecario all'indivisibilità dell'ipoteca, con la suddivisione del finanziamento e della garanzia ipotecaria nelle quote a carico degli acquirenti delle singole unità immobiliari, il terzo acquirente, non avendo al riguardo alcun diritto, non può pretendere il danno per il ritardo nel frazionamento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1203, Cod. Civ. art. 2866, DPR 21/01/1976 num. 7 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)