Sez. 2, Sentenza n. 11234 del 31/05/2016 (Rv. 640094 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - AUTONOMIA CONTRATTUALE - IN GENERE | Impegno a trasferire la proprietà di un'area in cambio della costruzione di alcune unità immobiliari - Natura del contratto - Preliminare di permuta di cosa futura - Condizioni - Contratto di appalto o atipico "do ut facias" - Differenza - Fattispecie.
CONTRATTI IN GENERE - AUTONOMIA CONTRATTUALE - IN GENERE
Il contratto avente ad oggetto l'impegno a trasferire la proprietà di un'area (nella specie, il 79 per cento dell'intero fondo) in cambio di uno o più unità immobiliari da costruire (nella specie, pari al 21 per cento della volumetria complessivamente realizzabile, da erigersi sulla parte di fondo non ceduta) è qualificabile come preliminare di permuta di cosa futura ove l'intento concreto delle parti abbia ad oggetto il reciproco trasferimento dei beni (presente e futuro), restando meramente strumentale l'obbligo di erigere i fabbricati, mentre integra un appalto se tale obbligazione assume rilievo preminente e ad essa corrisponda quella di versare il corrispettivo (eventualmente sostituito, nella forma atipica "do ut facias", dal trasferimento dell'area), anche in compensazione rispetto al prezzo per la vendita immobiliare funzionalmente collegata.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1472, Cod. Civ. art. 1655
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)