Sez. 2, Sentenza n. 10257 del 04/05/2006 (Rv. 589433 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - AUTONOMIA CONTRATTUALE - IN GENERE | Costruzione di edificio a cura di una parte - Cessione del suolo da parte dell'altra quale compenso - Natura del negozio - Contratto innominato del genere "do ut facias" - Caratteristiche.
CONTRATTI IN GENERE - AUTONOMIA CONTRATTUALE - IN GENERE
Allorquando due parti si obblighino, l'una a costruire un edificio e l'altra (proprietaria del suolo) a cederlo, in tutto o in parte, quale compenso, il contratto ha effetti obbligatori, e si qualifica come innominato, del genere "do ut facias", analogo al contratto d'appalto, dal quale differisce per la mancanza di un corrispettivo in denaro.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)