Sez. 3, Sentenza n. 306 del 15/01/1979 (Rv. 396386 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - IN GENERE - DIFFERENZE CON LA VENDITA DI COSA FUTURA.*
APPALTO (CONTRATTO DI) - IN GENERE - DIFFERENZE CON LA VENDITA DI COSA FUTURA.*
La distinzione tra vendita di cosa futura ed appalto - necessaria quando l'oggetto del contratto sia una cosa futura che deve essere costruita dalla parte obbligata con la sua attivita produttiva - si fonda sull'intento concreto delle parti, individuato con l'indagine sulla loro comune volonta, avendosi vendita quando esso abbia ad oggetto il trasferimento della cosa futura e consideri l'attivita costruttiva o modificativa nella sua mera funzione strumentale, ed avendosi, per contro, appalto quando l'attivita costruttiva o modificativa della cosa, che la parte svolgera con la propria organizzazione ed impresa, viene considerata immediatamente, come oggetto della prestazione dell'obbligazione di fare assunta verso l'altro contraente. Ai fini della qualificazione del contratto come vendita anziche come appalto, puo assumere valore, solo sussidiario, il fatto che la cosa futura venga prodotta ordinariamente dal costruttore-imprenditore. (V 2520/77, mass n 386239).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1472, Cod. Civ. art. 1495, Cod. Civ. art. 1655
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)