Sez. 6, Sentenza n. 21908 del 05/03/2026 Cc. (dep. 12/06/2026) Rv. 290237-02
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI | Tutela dei diritti fondamentali - Rischio di vendette correlate alla cd. “regola del Kanun” diffusa in Albania - Condizione ostativa - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI
In tema di estradizione per l'estero, non costituisce condizione ostativa all'accoglimento della richiesta il rischio, per l'estradando, di vendette da parte dei familiari della persona offesa, correlato alla cd. "regola del Kanun" diffusa in Albania, trattandosi di pratica privata, non riferibile a una scelta normativa o di fatto dello Stato richiedente. (Fattispecie in cui la Corte, per l'accoglimento della richiesta, ha ritenuto sufficiente che l'amministrazione penitenziaria albanese si facesse carico della tutela dell'estradando, collocandolo in una struttura distante dall'area geografica di maggiore radicamento del fenomeno).
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 698 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)