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Sez. 6, Sentenza n. 4977 del 15/12/2015 Cc. (dep. 08/02/2016) Rv. 265899 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI | Motivi ostativi - Pericolo di atti persecutori o discriminatori - Divieto di estradizione - Condizioni - Onere della prova.
Stato
decisa il 2015-12-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/265899-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI

In tema di estradizione per l'estero, il divieto di pronuncia favorevole che l'art. 705, comma secondo, lett. c), cod. proc. pen. stabilisce per i casi in cui vi sia motivo di ritenere che l'estradando verrà sottoposto ad atti persecutori o discriminatori ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque ad atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona, opera esclusivamente nelle ipotesi in cui la allarmante situazione sia riferibile ad una scelta normativa o di fatto dello Stato richiedente, a prescindere da contingenze estranee ad orientamenti istituzionali e rispetto ai quali sia possibile comunque una tutela legale. (In motivazione, la Corte ha specificato che è onere dell'estradando allegare elementi idonei dai quali desumere la sussistenza di motivi ostativi, dovendosi escludere che il giudice possa decidere sulla base di semplici congetture).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 com. 2 lett. C

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)