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Sez. 5, Sentenza n. 11905 del 16/11/2015 Ud. (dep. 21/03/2016) Rv. 266474 - 01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - SUCCESSIONE DI LEGGI | Norma extrapenale - Con natura integratrice del precetto penale che non incide sulla fattispecie tipica - Effetto retroattivo favorevole - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-11-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/266474-01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - SUCCESSIONE DI LEGGI

In tema di successione di leggi penali nel tempo, il principio di retroattività della norma favorevole, affermato dall'art. 2, comma quarto, cod. pen., non si applica in caso di successione nel tempo di norme extrapenali integratrici del precetto penale che non incidano sulla struttura essenziale del reato e quindi sulla fattispecie tipica, ma comportino esclusivamente una variazione del contenuto del precetto, delineando la portata del comando. (Fattispecie relativa all'incidenza sul reato di bancarotta fraudolenta mediante operazioni dolose della modifica dell'art. 2358 cod. civ. ad opera del D.Lgs. 4 agosto 2008 n. 142 relativa alla possibilità per la società di accordare prestiti o fornire garanzia per l'acquisto o la sottoscrizione delle proprie azioni).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2358, Decreto Legisl. 04/08/2008 num. 142, Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Legge Falliment. art. 216 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)