Sez. 5, Sentenza n. 18673 del 08/07/2008 (Rv. 604376 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE | Natura giuridica - Dichiarazione di scienza - Conseguenze - Modificazione da parte del contribuente - Ammissibilità - Modificabilità di una dichiarazione presentata in bianco o del tutto omessa - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE
Le dichiarazioni fiscali, in particolare quella dei redditi, non hanno natura di dichiarazioni di volontà, ma di scienza e pertanto, salvi casi particolari, possono essere liberamente modificate dal contribuente, anche in sede processuale. Presupposto, però, per la modifica e/o integrazione è che vi sia stato un reddito dichiarato, condizione questa che non può dirsi verificata nel caso di presentazione di un modello in bianco o di omessa denunzia di qualsiasi reddito.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 1 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 9 CORTE COST., DPR 22/07/1998 num. 322 art. 1, Decreto Legge 30/09/1992 num. 392 art. 1, Legge 26/11/1992 num. 461 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)