Sez. 5, Sentenza n. 1708 del 26/01/2007 (Rv. 595660 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE | Natura giuridica - Dichiarazione di scienza - Conseguenze - Modificazione da parte del contribuente - Ammissibilità anche nel corso del giudizio - Fattispecie in tema di impugnazione del silenzio rifiuto sull'istanza di rimborso dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE
Le dichiarazioni fiscali, in particolare quella dei redditi, non hanno natura di dichiarazioni di volontà, ma di scienza, e pertanto, salvo casi particolari (ad esempio, le dichiarazioni integrative presentate ai fini del condono), possono essere liberamente modificate dal contribuente, anche attraverso la difesa nel processo, ed anche nei giudizi di rimborso. (Nella specie, era stato impugnato il silenzio-rifiuto serbato dall'Amministrazione finanziaria in ordine all'istanza di rimborso dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese pagata da una società sui versamenti effettuati dai soci; in applicazione del predetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva accolto la domanda, sulla base dei dati risultanti dal bilancio della società e della precisazione, da quest'ultima compiuta nel corso del giudizio, che i versamenti in questione non erano destinati ad incrementare il patrimonio netto, non essendo stati effettuati in conto capitale, ma a titolo di finanziamento, e quindi con obbligo di restituzione).
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 1 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 9 CORTE COST., DPR 22/07/1998 num. 322 art. 2 CORTE COST., Decreto Legge 30/09/1992 num. 392 art. 1, Legge 26/11/1992 num. 461 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)