Sez. 5, Sentenza n. 29738 del 19/12/2008 (Rv. 606025 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE | Rettifica ed emenda da parte del contribuente - Ammissibilità - Fondamento - Conseguenze - Detrazioni d'imposta - Esposizione in misura inferiore a quella spettante - Rimborso d'imposta - Ammissibilità - Condizioni - Decadenza ex art. 15, comma terzo, del d.P.R. n. 917 del 1986 - Applicabilità - Esclusione - Dichiarazione integrativa - Necessità - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE
Le dichiarazioni fiscali, in particolare quelle dei redditi, non sono atti negoziali o dispositivi, nè costituiscono titolo dell'obbligazione tributaria, ma sono dichiarazioni di scienza e, quindi, salvi casi particolari, possono essere liberamente modificate dal contribuente, anche in sede processuale; pertanto, la dichiarazione, affetta da errore, sia esso di fatto che di diritto, commesso dal dichiarante nella sua redazione è - in linea di principio - emendabile e ritrattabile, quando dalla medesima possa derivare l'assoggettamento del dichiarante ad oneri contributivi diversi e più gravosi di quelli che, sulla base della legge, devono restare a suo carico; ne discende che il contribuente che abbia esposto nella competente dichiarazione dei redditi solo una parte della detrazione d'imposta che ritiene a lui spettante, e che, quindi, abbia versato, in via di autotassazione, una somma superiore a quella dovuta, può chiedere la restituzione dell'imposta indebitamente versata, nei termini previsti dall'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, non ostando a ciò la decadenza prevista dall'art. 15, terzo comma, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, la quale si riferisce alla diversa ipotesi in cui il contribuente abbia chiesto la detrazione nella dichiarazione relativa ad un periodo d'imposta successivo, e non intende consentire la correzione di quanto dichiarato solo mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa, che è invece finalizzata alla rimozione di omissioni ed alla eliminazione di errori suscettibili di importare un pregiudizio per l'erario.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 9 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 com. 1 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 15 com. 3, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75 com. 1, DPR 22/07/1998 num. 322 art. 8 bis, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 com. 1 n. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)