Sez. 2, Sentenza n. 933 del 30/01/1997 (Rv. 502134 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - SOTTOSCRIZIONE | Di un avvocato iscritto nell'apposito albo - Omissione nella copia notificata sia in calce che nell'autentica della procura - Inammissibilità del ricorso - Limiti - Sussistenza nell'originale del ricorso - Ininfluenza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - SOTTOSCRIZIONE
È inammissibile il ricorso per Cassazione nel caso in cui la copia notificata all'intimato non rechi, in calce e nell'autentica della procura a margine, la sottoscrizione di un avvocato iscritto nell'apposito albo, in mancanza di una speciale attestazione della provenienza dell'atto da difensore munito di procura speciale, non essendo sufficiente a tal fine la circostanza che le anzidette sottoscrizioni figurino sull'originale del ricorso, potendo le stesse esservi state apposte successivamente alla notificazione del ricorso medesimo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)