Sez. U, Sentenza n. 6334 del 05/07/1994 (Rv. 487291 - 01)
Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Mandato alle liti (procura) - Contenuto e forma | Anteriorità della procura speciale rispetto alla notificazione del ricorso - Firma del difensore munito di procura speciale e autenticazione della sottoscrizione della parte conferentegli la procura - Sussistenza nell'originale e loro mancanza nella copia notificata - Inammissibilità del ricorso - Limiti - Ricavabilità della certezza della predetta anteriorità dalla data del mandato risultante dall'originale - Esclusione.
Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Mandato alle liti (procura) - Contenuto e forma
In sede di verifica del requisito dell'anteriorità (rispetto alla notifica del ricorso) della procura speciale, necessario, ai sensi dell'art. 365 cod. proc. civ., per l'ammissibilità (anche) del regolamento di giurisdizione, qualora l'originale del ricorso rechi la firma del difensore munito di procura speciale e l'autenticazione, ad opera del medesimo, della sottoscrizione della parte conferentegli la procura, la mancanza di tali firma ed autenticazione nella copia notificata determina l'inammissibilità del ricorso ove la copia non contenga elementi (come la trascrizione o l'indicazione della procura ovvero l'attestazione dell'ufficiale giudiziario in ordine alla richiesta di notificazione) idonei a dimostrare la provenienza dell'atto dal difensore munito di mandato speciale; la certezza della cui anteriorità non è ricavabile dalla data del mandato medesimo (risultante dall'originale), atteso che il potere certificante del difensore, ai sensi dell'art. 83, terzo comma, cod. proc. civ., riguarda l'autografia della sottoscrizione e non si estende ad altre formalità e, in particolare, alla data dell'atto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)