Sez. 3, Sentenza n. 10388 del 18/05/2005 (Rv. 581867 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - SOTTOSCRIZIONE | Di un avvocato iscritto nell'apposito albo - Omissione nella copia notificata in calce al ricorso e nell'autentica della procura - Inammissibilità del ricorso - Limiti - Sussistenza nell'originale del ricorso - Ininfluenza - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - SOTTOSCRIZIONE
È inammissibile il ricorso per cassazione nel caso in cui la copia notificata all'intimato non rechi, in calce e nell'autentica della procura a margine, la sottoscrizione di un avvocato iscritto nell'apposito albo, in mancanza di una speciale attestazione della provenienza dell'atto da difensore munito di procura speciale, non essendo sufficiente a tal fine la circostanza che le anzidette sottoscrizioni figurino sull'originale del ricorso, potendo le stesse esservi state apposte successivamente alla notificazione del ricorso medesimo. (Nella specie la copia del ricorso era sottoscritta da avvocato non iscritto all'albo speciale e non munito di valida procura, rilasciata invece ad altro avvocato che non aveva sottoscritto né il ricorso, nè il mandato, né l'autentica della firma del ricorrente).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)