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Sez. L, Sentenza n. 3991 del 09/07/1984 (Rv. 435966 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE - RECESSO DELL'ALIENANTE - CONDIZIONI - CESSIONE TOTALI DELL'AZIENDA - RIFIUTO DEL CESSIONARIO DI CONTINUARE IL RAPPORTO DI LAVORO - GIUSTIFICATO MOTIVO DI LICENZIAMENTO - SUSSISTENZA - CESSIONE DI UNO O PIÙ RAMI DELL'AZIENDA - LEGITTIMITÀ DEL RECESSO PER EFFETTO DI DETTO RIFIUTO - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1984-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/435966-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE - RECESSO DELL'ALIENANTE - CONDIZIONI - CESSIONE TOTALI DELL'AZIENDA - RIFIUTO DEL CESSIONARIO DI CONTINUARE IL RAPPORTO DI LAVORO - GIUSTIFICATO MOTIVO DI LICENZIAMENTO - SUSSISTENZA - CESSIONE DI UNO O PIÙ RAMI DELL'AZIENDA - LEGITTIMITÀ DEL RECESSO PER EFFETTO DI DETTO RIFIUTO - ESCLUSIONE - LIMITI.*

In caso di cessione di azienda, la disciplina limitativa del potere di recesso dell'imprenditore dettata dalla legge n. 604 del 1966 si sovrappone a quella di cui all'art. 2112 cod. civ. nel senso che lo alienante non può più recedere "ad nutum", ma solo ove ricorra una giusta causa o un giustificato motivo, dovendosi, peraltro, a tal riguardo, discriminare l'ipotesi di una cessione totale dell'azienda da quella che interessi soltanto uno o più rami di essa. Infatti, nella prima ipotesi sussiste, anche in relazione al principio costituzionale della libertà di iniziativa economica, un giustificato motivo di licenziamento tutte le volte che l'imprenditore cedente possa dimostrare che il cessionario abbia rifiutato la continuazione del rapporto nei confronti di uno o più dipendenti dell'azienda; mentre, nella seconda ipotesi non è sufficiente a detti fini la dimostrazione di un motivo siffatto essendo necessario che il cedente, oltre tale rifiuto, provi anche l'impossibilità di impiegare utilmente il dipendente presso la residua struttura aziendale di cui continua ad avere la titolarità. (V 4904/81, mass n 415637; (V 3490/81, mass n 414084; (V 5255/78, mass n 395028; (V 3901/78, mass n 393500).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)