Sez. 7, Ordinanza n. 2907 del 02/10/2014 Cc. (dep. 22/01/2015) Rv. 261921 - 01
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - IN GENERE | Indulto "ex lege" 31 luglio 2006, n. 241 - Inapplicabilità alle pene inflitte per reati circostanziati dall'aggravante mafiosa - Estensione del limite - Anche ai delitti tentati - Sussistenza.
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - IN GENERE
L'inapplicabilità dell'indulto di cui alla legge 31 luglio 2006 n. 241 alle pene inflitte per i reati aggravati ai sensi dell'art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203, opera anche per i delitti tentati, atteso che l'art. 1 comma secondo, lett. d), della legge 241 del 2006 fa generico riferimento ai "reati per i quali ricorre la circostanza aggravante di cui all'art. 7", senza ulteriori specificazioni.
Riferimenti normativi: Legge 12/07/1991 num. 203 CORTE COST. PENDENTE, Legge 31/07/2006 num. 241 art. 1 com. 2 lett. D CORTE COST., Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 7, Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Cod. Pen. art. 174 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)