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Sez. 1, Sentenza n. 40394 del 24/09/2013 Cc. (dep. 30/09/2013) Rv. 257603 - 01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - IN GENERE | Divieto di concessione dell'indulto - Reati aggravati dalla circostanza del metodo mafioso - Estensione anche ai reati per i quali l'aggravante non sia formalmente contestata - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-09-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/257603-01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - IN GENERE

In materia di applicazione dell'indulto, di cui alla legge 31 aprile 2006, n. 241, il divieto di concessione del beneficio in ordine ai reati aggravati dalla circostanza prevista dall'art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, non può estendersi agli altri reati concorrenti per i quali la medesima aggravante non sia stata formalmente contestata, ritenendone l'esistenza sulla base di una interpretazione contenutistica della sentenza. (In applicazione del principio la Corte ha annullato l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva esteso il divieto di applicazione dell'indulto per il reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso ai reati di omicidio e detenzione armi, per i quali non era stata formalmente contestata la circostanza, ritenendola contenuta nelle aggravanti formalmente contestate dei motivi abietti e del nesso teleologico).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 7, Legge 12/07/1991 num. 203 CORTE COST. PENDENTE, Legge 31/07/2006 num. 241 art. 1 CORTE COST., Cod. Pen. art. 61 com. 1 n. 1, Cod. Pen. art. 61 com. 1 n. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)