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Sez. 6, Sentenza n. 53332 del 27/09/2017 Ud. (dep. 23/11/2017) Rv. 271730 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - MILLANTATO CREDITO | Delitto di traffico di influenze - Differenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-09-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/271730-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - MILLANTATO CREDITO

Il delitto di millantato credito si differenzia da quello di traffico di influenze, di cui all'art. 346-bis cod. pen. in quanto presuppone che non esista il credito né la relazione con il pubblico ufficiale e tanto meno l'influenza; il traffico di influenze postula, invece, una situazione fattuale nella quale la relazione sia esistente, al pari di una qualche capacità di condizionare o, comunque, di orientare la condotta del pubblico ufficiale. (Fattispecie in cui la Corte ha ricondotto all'art.346-bis, cod.pen., la condotta di un appartenente alla polizia giudiziaria che si era fatto consegnare una somma di denaro da parte del soggetto interessato al dissequestro di alcune autovetture, rappresentando di dover comprare il favore del sostituto procuratore della Repubblica titolare del fascicolo, con il quale aveva relazioni effettivamente esistenti e derivanti dai rapporti d'ufficio).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 346, Cod. Pen. art. 346 bis, Legge 06/11/2012 num. 190 art. 1 com. 75 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)