Sez. 6 - , Sentenza n. 35581 del 12/05/2021 Ud. (dep. 27/09/2021) Rv. 281996 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - MILLANTATO CREDITO | Abrogazione del reato di millantato credito – Nuova fattispecie di traffico di influenze illecite ex art. 346-bis cod. pen. - Continuità normativa – Sussistenza - Ragioni.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - MILLANTATO CREDITO
Sussiste continuità normativa tra il reato di millantato credito, formalmente abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. s), legge 9 gennaio 2019, n. 3, e quello di traffico di influenze di cui al novellato art. 346-bis cod. pen., atteso che in quest'ultima fattispecie risultano attualmente ricomprese le condotte di chi, vantando un'influenza, effettiva o meramente asserita, presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, si faccia dare denaro ovvero altra utilità quale prezzo della propria mediazione.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 346 com. 2, Cod. Pen. art. 346 bis, Legge 09/01/2019 num. 3 art. 1 com. 1 lett. S CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)