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Sez. 6 - , Sentenza n. 17980 del 14/03/2019 Ud. (dep. 30/04/2019) Rv. 275730 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - MILLANTATO CREDITO | Abrogazione del reato di millantato credito – Nuova fattispecie di traffico di influenze illecite ex art. 346-bis cod. pen. - Continuità normativa – Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2019-03-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/275730-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - MILLANTATO CREDITO

Sussiste continuità normativa tra il reato di millantato credito, formalmente abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. s), legge 9 gennaio 2019, n. 3, e quello di traffico di influenze di cui al novellato art. 346-bis cod. pen., atteso che in quest'ultima fattispecie risultano attualmente ricomprese le condotte di chi, vantando un'influenza, effettiva o meramente asserita, presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, si faccia dare denaro ovvero altra utilità quale prezzo della propria mediazione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 346 bis, Legge 09/01/2019 num. 3 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 346

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)