Sez. 1, Sentenza n. 17014 del 12/12/2014 Cc. (dep. 23/04/2015) Rv. 263362 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Rigetto di reclamo proposto ai sensi art. 35 ord. pen. per l'allocazione in cella di non fumatori - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Ragioni.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
È ammissibile il ricorso per cassazione avverso il rigetto del reclamo proposto ai sensi dell'art. 35, legge n. 354 del 1975, avente ad oggetto la richiesta del detenuto di essere allocato in una cella per non fumatori, trattandosi di aspetto collegato alla tutela del diritto alla salute e, quindi riconducibile alla indebita limitazione di diritti soggettivi.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)