Sez. 1, Sentenza n. 11248 del 17/11/2016 Cc. (dep. 09/03/2017) Rv. 269377 - 01
ESECUZIONE - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Magistrato di sorveglianza - Impugnazione della decisione da parte dell'Amministrazione Penitenziaria ai sensi dell'art. 35 - Bis, comma quarto, ord. pen. - Forma - Redazione dell'atto da parte dell'Avvocatura dello Stato - Necessità - Conseguenze - Atto redatto personalmente da un funzionario dell'Amministrazione - Inammissibilità.
ESECUZIONE - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - PROCEDIMENTO - IN GENERE
L'atto di impugnazione avverso il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza, proposto dall'Amministrazione Penitenziaria, ai sensi dell'art. 35-bis, comma quarto, l. 26 luglio 1975, n. 354, deve osservare le disposizioni di cui agli artt. 573 e 100 cod. proc. pen. ed é, pertanto, inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., se redatto personalmente da un funzionario dell'Amministrazione Penitenziaria anzichè dall'Avvocatura dello Stato come previsto dall'art. 1, R.D. n. 1611 del 1933.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 bis com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 100 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 573 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591 com. 1, Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)