Sez. 7, Ordinanza n. 373 del 29/05/2014 Cc. (dep. 08/01/2015) Rv. 261549 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Ricorso per cassazione avverso ordinanza del magistrato di sorveglianza - Reclamo ex art. 14 ter ord. pen. su provvedimenti dell'amministrazione penitenziaria non attinenti a diritti soggettivi del condannato - Inammissibilità - Fattispecie.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
E inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso un'ordinanza emessa dal magistrato di sorveglianza a seguito di un reclamo generico in ordine a provvedimenti che non incidono sui diritti soggettivi del detenuto, ma solo sulle modalità di esercizio di esso, che restano affidate alla discrezionalità dell'Amministrazione penitenziaria in funzione delle esigenze di ordine e disciplina interne. (Nel caso di specie, i provvedimenti oggetto di reclamo riguardavano il rigetto della richiesta di acquistare un telecomando personale per il televisore).
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 14 bis CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 14 ter CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 69 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)