Sez. L, Sentenza n. 6299 del 23/11/1988 (Rv. 460637 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - IN GENERE - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - RAPPORTO DI LAVORO - CONTROVERSIA TRA DATORE DI LAVORO ED ENTE PREVIDENZIALE PER IL PAGAMENTO DI CONTRIBUTI - CONTESTAZIONI SULL'ESISTENZA DEL PREDETTO RAPPORTO - POSIZIONI DI DIRITTO SOGGETTIVO DEL LAVORATORE - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE - PARTECIPAZIONE AL GIUDIZIO - AMMISSIBILITÀ - INCAPACITÀ A TESTIMONIARE - SUSSISTENZA - INTERROGATORIO LIBERO DEL DIPENDENTE - POTERE DEL GIUDICE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - IN GENERE - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - RAPPORTO DI LAVORO - CONTROVERSIA TRA DATORE DI LAVORO ED ENTE PREVIDENZIALE PER IL PAGAMENTO DI CONTRIBUTI - CONTESTAZIONI SULL'ESISTENZA DEL PREDETTO RAPPORTO - POSIZIONI DI DIRITTO SOGGETTIVO DEL LAVORATORE - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE - PARTECIPAZIONE AL GIUDIZIO - AMMISSIBILITÀ - INCAPACITÀ A TESTIMONIARE - SUSSISTENZA - INTERROGATORIO LIBERO DEL DIPENDENTE - POTERE DEL GIUDICE.*
Con riguardo al giudizio tra datore di lavoro ed istituti previdenziali o assistenziali avente ad oggetto il pagamento di contributi, quando insorga contestazione sull'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con il dipendente cui si riferiscono i contributi, con la conseguenza che il detto rapporto deve essere preliminarmente accertato in via incidentale costituendo presupposto dell'Obbligo contributivo, per il lavoratore si configura una posizione di diritto soggettivo, che consente la sua partecipazione al giudizio, e così la sua incapacità a testimoniare; restando, però, in potere del giudice del lavoro, ex art. 421, ultimo comma, cod. proc. civ., di interrogare liberamente sui fatti di causa il detto dipendente, le cui dichiarazioni integrano semplici informative assunte nell'ambito degli speciali poteri istruttori riconosciuti dalla norma citata. (V 2943/88, mass n 458503; (V 8291/87, mass n 455887).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 246 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)