Sez. L, Sentenza n. 8291 del 10/11/1987 (Rv. 455887 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - RAPPORTO DI LAVORO - ACCERTAMENTO AI FINI DEL RISCATTO DI PERIODI LAVORATIVI SENZA VERSAMENTO DI CONTRIBUTI - MEZZI PROBATORI - ESIBIZIONI DI DOCUMENTI DI DATA CERTA - CARATTERE ESCLUSIVO - POTERI RELATIVI DEL GIUDICE - ESTENSIONE - LIMITI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - RAPPORTO DI LAVORO - ACCERTAMENTO AI FINI DEL RISCATTO DI PERIODI LAVORATIVI SENZA VERSAMENTO DI CONTRIBUTI - MEZZI PROBATORI - ESIBIZIONI DI DOCUMENTI DI DATA CERTA - CARATTERE ESCLUSIVO - POTERI RELATIVI DEL GIUDICE - ESTENSIONE - LIMITI.*
La limitazione circa i mezzi di prova, quale prevista dall'art. 13 della legge 12 agosto 1962 n. 1338, che ai fini del riscatto dei periodi lavorativi per i quali non vi è stata contribuzione, richiede l'esibizione di documenti di data certa, dai quali possa evincersi la sussistenza del rapporto di lavoro, vale, oltre che per la fase amministrativa, anche per quella giudiziaria ed il giudice, neanche in virtù dei poteri riconosciutigli dagli artt. 421 e 437 cod. proc. civ., può superarla surrogando la prova documentale con altre fonte probatorie, consentite soltanto - una volta accertata la sussistenza del rapporto di lavoro - per accertare la durata di esso e l'ammontare della retribuzione. (V 4203/85, mass n 441705; (V 3853/84, mass n 435806; (V 26/84).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)