Sez. L, Sentenza n. 7835 del 08/06/2000 (Rv. 537423 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Procedimenti instaurati dall'Ispettorato del lavoro a carico dei datori di lavoro per l'inosservanza delle norme sull'assunzione - Accertamento incidentale dell'esistenza del rapporto di lavoro - Necessità - Incapacità dei lavoratori a testimoniare al riguardo - Sussistenza - Conseguenze.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Nei procedimenti instaurati in base agli artt. 13 e ss. della legge n. 689 del 1981 dall'Ispettorato del lavoro a carico dei datori di lavoro per l'inosservanza delle norme sull'assunzione -nei quali è necessario accertare incidentalmente (ancorché in modo sommario, date le caratteristiche dei procedimenti stessi) l'esistenza del rapporto di lavoro, implicando l'opposizione dell'interessato all'ingiunzione la contestazione da parte sua della suddetta esistenza- le dichiarazioni rese al riguardo dai lavoratori se costituiscono idonei elementi di impulso alle indagini ispettive che danno luogo all'ordinanza-ingiunzione non assumono, tuttavia, valore di prova in sede giudiziale -a prescindere dal giudizio di attendibilità riservato al giudice- configurandosi, nei confronti dei lavoratori stessi, una situazione di incapacità a testimoniare ai sensi dell'art. 246 cod.proc.civ..
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 246 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)