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Sez. 1, Sentenza n. 2299 del 30/03/1983 (Rv. 427143 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI FABBRICAZIONE - GAS PETROLIFERI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - DILAZIONE - SAGGIO D'INTERESSE - AUMENTO EX ART. 3 QUATER DEL D.L. N. 251/1974 - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1983-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/427143-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI FABBRICAZIONE - GAS PETROLIFERI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - DILAZIONE - SAGGIO D'INTERESSE - AUMENTO EX ART. 3 QUATER DEL D.L. N. 251/1974 - DECORRENZA.*

In tema d'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi, l'art. 3 quater del d.l. 6 luglio 1974 n. 251, inserito con la legge di conversione 14 agosto 1974 n. 346, il quale fissa un maggior saggio d'interesse per la dilazione nel pagamento dell'imposta medesima, e stabilisce che questo si applica sui versamenti effettuati a partire dalla data di entrata in vigore della stessa legge di conversione, va inteso nel senso che al nuovo livello di interesse, da computare con il sistema della cosiddetta capitalizzazione semplice, cioè con pura proporzionalità dell'interesse, nella misura stabilita, al capitale ed alla durata della dilazione, sono soggetti tutti i versamenti effettuati dal giorno della pubblicazione della citata legge di conversione, senza distinzione tra periodi di dilazione maturati anteriormente o posteriormente, trattandosi di emendamento innovativo, contenuto nella legge di conversione, non regolato dal principio della "vacatio legis", in forza dell'espressa volontà del legislatore di far coincidere la data della sua entrata in vigore con quella in cui entra in vigore la legge di conversione (giorno della pubblicazione). (Conf 6448/80, mass n 410205).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 73, Decreto Legge 06/07/1974 num. 251 art. 3 quater, Legge 14/08/1974 num. 346 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)