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Sez. 1, Sentenza n. 6448 del 13/12/1980 (Rv. 410205 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS PETROLIFERI - DILAZIONE NEL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - SAGGIO DI INTERESSE PREVISTO DALL'ART 3 QUATER DEL DL N 251 DEL 1974 - AMBITO DI APPLICAZIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE DI TALE NORMA - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1980-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/410205-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS PETROLIFERI - DILAZIONE NEL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - SAGGIO DI INTERESSE PREVISTO DALL'ART 3 QUATER DEL DL N 251 DEL 1974 - AMBITO DI APPLICAZIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE DI TALE NORMA - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

In tema d'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi, l'art 3 quater del DL 6 luglio 1974 n 251, inserito con la legge di conversione 14 agosto 1974 n 346, il quale fissa un maggior saggio di interesse per la dilazione nel pagamento dell'imposta medesima, e stabilisce che questo si applica sui versamenti effettuati a partire dalla data di entrata in vigore della stessa legge di conversione, va inteso nel senso che il nuovo livello dell'interesse, da applicare con il sistema della cosiddetta capitalizzazione semplice (cioe con pura proporzionalita dell'interesse, nella misura stabilita, al capitale ed alla durata della dilazione), o per tutti i versamenti effettuati dal giorno della pubblicazione della citata legge di conversione (17 agosto 1974), a prescindere dal periodo di dilazione cui si riferiscono. Tale interpretazione non integra una violazione del principio della applicabilita della vacatio legis (art 73 della Costituzione) con riguardo agli emendamenti innovativi contenuti in una legge di conversione, tenuto conto dell'espressa volonta del legislatore di far coincidere la data di entrata in vigore dell'emendamento in questione con quella di entrata in vigore della legge di conversione (giorno della pubblicazione), e manifestamente non pone la norma stessa in contrasto con l'art 53 della Costituzione, sulla corrispondenza dell'imposizione alla capacita contributiva, atteso che le variazioni del tasso di interesse non si ricollegano a detta capacita contributiva, ma derivano esclusivamente dal mutevole costo del danaro.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 53, Costituzione art. 73, Decreto Legge 06/07/1974 num. 251 art. 3 quater, Legge 14/08/1974 num. 346 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)