Sez. 2, Sentenza n. 1079 del 04/02/1988 (Rv. 457356 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - PROROGABILITÀ - PROVVEDIMENTI DI URGENZA - TERMINE PER LA PROPOSIZIONE DEL REGOLAMENTO DI COMPETENZA - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - PROROGABILITÀ - PROVVEDIMENTI DI URGENZA - TERMINE PER LA PROPOSIZIONE DEL REGOLAMENTO DI COMPETENZA - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - ESCLUSIONE.*
Il termine per la proposizione del regolamento di Competenza avverso i provvedimenti resi a norma degli artt. 700 e segg. cod. proc. civ., in via provvisoria ed urgente, non è soggetto a sospensione durante il periodo feriale, in quanto il procedimento regolato da dette norme, limitatamente alla fase iniziale ad istruzione sommaria, rientra anche con riguardo all'impugnazione ex art. 42 cod. proc. civ. del provvedimento di urgenza, fra i procedimenti cautelari per i quali non opera l'indicata sospensione (art. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 in relazione allo art. 92 R.d. 30 gennaio 1941, n. 12). (Conf 286/81, mass n 410712; (Conf 5078/82, mass n 422972; (Conf 936/85, mass n 439098).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)