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Sez. 3, Sentenza n. 286 del 13/01/1981 (Rv. 410712 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - APPLICABILITA ALLA SOLA FASE SOMMARIA.*
Stato
decisa il 1981-01-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/410712-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - APPLICABILITA ALLA SOLA FASE SOMMARIA.*

In relazione ai procedimenti con cui si chiede un provvedimento d'urgenza ai sensi dell'art 700 cod proc civ - e che pur possono, in considerazione della sedes materiae essere ricondotti fra quelli 'cautelarì - la disciplina circa la sospensione dei termini processuali stabilita dall'art 92 del RD 30 gennaio 1941, n 12 (richiamata dall'art 3 della legge 7 ottobre 1969, n 742), si applica soltanto nella fase cosiddetta 'sommarià e non pure al conseguente giudizio di merito, avendo esso carattere del tutto autonomo e distinto rispetto al procedimento ex art 700 cod proc civ, il quale si esaurisce con l'emanazione da parte del giudice dei provvedimenti urgenti, idonei ad assicurare provvisoriamente la decisione sul merito. (V 1419/76, mass n 380126; (V 1995/74, mass n 370254).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)