Sez. 1, Sentenza n. 5078 del 04/10/1982 (Rv. 422972 - 01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - APPLICABILITÀ ALLA SOLA FASE SOMMARIA.*
PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - APPLICABILITÀ ALLA SOLA FASE SOMMARIA.*
Il termine per la proposizione del regolamento di Competenza, avverso i provvedimenti resi, a norma degli artt. 700 e segg. cod. proc. civ., in via provvisoria ed urgente, non è soggetto a sospensione durante il periodo feriale, in quanto il procedimento regolato da dette norme, limitatamente alla fase iniziale ad istruzione sommaria, rientra fra i procedimenti cautelari per i quali non opera l'indicata sospensione (art. 3 della legge 7 ottobre 1969 n. 742, in relazione all'art. 92 del R.d. 30 gennaio 1941 n. 12). (V 286/81, mass n 410712; (V 1419/76, mass n 380126).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)