Sez. L - , Sentenza n. 18817 del 16/07/2018 (Rv. 649878 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE | Diritto all'assegnazione di mansioni equivalenti a quelle in precedenza esercitate - Rilevanza dell'equivalenza soltanto formale delle mansioni previste dalla contrattazione collettiva - Fondamento - Fattispecie.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE
In tema di pubblico impiego privatizzato, l'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, assegna rilievo solo al criterio dell'equivalenza formale delle mansioni, con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalità in concreto acquisita, senza che il giudice possa sindacare la natura equivalente della mansione, non potendosi avere riguardo alla norma generale di cui all'art. 2103 c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto legittime le variazioni di mansioni di una funzionaria responsabile dell'ufficio tributi comunali, la quale, a seguito di una modifica organizzativa dell'amministrazione locale, aveva perso la funzione di direzione - affidata ad altra dipendente - continuando tuttavia a svolgere le mansioni proprie del suo inquadramento formale).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 52
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)