Sez. 3, Sentenza n. 1500 del 11/02/1987 (Rv. 450950 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE DI UFFICIO - ATTIVITÀ - COMUNICAZIONE ALLE PARTI - OMISSIONE - NULLITÀ - SANATORIA - CONDIZIONI.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE DI UFFICIO - ATTIVITÀ - COMUNICAZIONE ALLE PARTI - OMISSIONE - NULLITÀ - SANATORIA - CONDIZIONI.*
La nullità della consulenza tecnica d'ufficio - per non essere stata data alle parti ed ai loro difensori la comunicazione della data di inizio delle operazioni peritali - avendo carattere relativo resta sanata se non opposta nella prima udienza successiva al deposito, per tale intendendosi anche l'udienza di mero rinvio. (Conf 774/83, mass n 425519).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 194, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 90, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 90
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)